Separazione e Divorzio | avvocato civilista Andria
SEPARAZIONE E DIVORZIO
separazione consensuale | separazione giudiziale
divorzio su domanda congiunta | divorzio contenzioso
separazione e divorzio senza comparire innanzi al giudice
Separazione
In primo luogo, è importante sottolineare che la separazione dei coniugi non determina la fine del matrimonio in sé; tuttavia, essa comporta come conseguenza la legale sospensione dei reciproci doveri coniugali, ad eccezione del fondamentale obbligo di assistenza. Di conseguenza, il vincolo di coniugio permane, e la sua definitiva estinzione avverrà solamente con il successivo divorzio o in seguito al decesso di uno dei due coniugi.
Inoltre, è opportuno precisare che ciascun consorte ha la facoltà di richiedere la separazione e il successivo divorzio in qualsiasi momento lo desideri, senza che la volontà dell’altro coniuge di continuare la vita matrimoniale abbia alcuna rilevanza in tal senso.
Infine, tradizionalmente, per avviare il processo di separazione e divorzio, ci si rivolge al Tribunale competente, presentando una domanda di separazione consensuale, qualora vi sia un accordo tra le parti, oppure una domanda di separazione giudiziale in caso di disaccordo.
Separazione Consensuale
La separazione e il divorzio rappresentano due fasi distinte nella dissoluzione di un matrimonio. In particolare, la separazione consensuale dei coniugi si configura come una procedura generalmente più rapida e meno dispendiosa rispetto alla separazione giudiziale.
Infatti, tale procedura viene definita consensuale in quanto presuppone la piena intesa dei coniugi non solo sulla decisione di separarsi, ma anche sulle modalità con cui disciplinare i loro rapporti reciproci, così come quelli con i figli.
Di conseguenza, l’accordo raggiunto dovrà necessariamente regolamentare gli effetti tipici della separazione, quali l’affidamento della prole (che di norma è condiviso, ricorrendo solo in casi eccezionali l’affidamento monogenitorale), il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e l’eventuale assegno di mantenimento a favore di un coniuge, qualora ne sussistano i presupposti legali.
Inoltre, all’interno delle condizioni pattuite, possono essere altresì inserite clausole relative al trasferimento di beni da un coniuge all’altro, inclusi eventuali beni immobili, l’assunzione di obbligazioni volte a disciplinare ulteriormente i rapporti tra le parti o ad adempiere all’obbligazione di mantenimento, lo scioglimento della comunione e/o la divisione del patrimonio comune.
Affinché tale accordo abbia piena efficacia, è necessario che lo stesso venga omologato dal Tribunale competente.
In conclusione, l’intero iter della separazione consensuale si perfeziona con l’omologa, che segue alla conferma da parte dei coniugi, innanzi al Presidente del Tribunale, delle condizioni precedentemente concordate. Solo successivamente alla separazione, e trascorsi i termini previsti dalla legge, sarà possibile avviare il procedimento di divorzio.
Separazione Giudiziale
Qualora non si riesca a trovare un accordo tra le parti e, di conseguenza, non sia percorribile la strada della separazione consensuale, si rende necessario intraprendere la via della cosiddetta separazione giudiziale. In effetti, tale procedimento rappresenta un giudizio più complesso rispetto alla separazione consensuale e, in ultima analisi, si conclude con una sentenza emessa dal Tribunale, aprendo potenzialmente la strada al successivo DIVORZIO.
Divorzio
È importante sottolineare che anche a seguito della separazione, sebbene cessi la convivenza e si modifichino alcuni obblighi reciproci, permane il vincolo di coniugio.
Di conseguenza, per ottenere lo scioglimento definitivo del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sarà necessario ricorrere al divorzio.
Successivamente al divorzio, infatti, ai coniugi è restituito il pieno stato libero, il che consente a ciascuno di essi di contrarre un nuovo matrimonio.
Ciononostante, è fondamentale ricordare che anche dopo la separazione e il divorzio sopravvivono alcuni diritti e doveri, soprattutto nei confronti dei figli, la cui tutela rimane una priorità.
Quando si può chiedere il divorzio?
È importante sottolineare che il divorzio può essere richiesto unicamente quando la fase di separazione legale tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il periodo stabilito dalla legge.
Infatti, per poter avviare le pratiche di divorzio, è necessario che siano trascorsi precisamente sei mesi nel caso di una separazione consensuale, mentre, qualora la separazione sia stata di tipo giudiziale, tale termine si estende a un anno.
Pertanto, la SEPARAZIONE E il DIVORZIO rappresentano due fasi distinte nel processo di scioglimento del matrimonio, con tempistiche specifiche regolate dalla normativa vigente.
Quali sono le “strade tradizionali” per divorziare?
Le cause che portano allo scioglimento del vincolo matrimoniale sono specificamente e tassativamente individuate dal legislatore.
Successivamente, tralasciando le altre ipotesi previste, occorre evidenziare che i coniugi che abbiano già ottenuto una separazione legale possono giungere al divorzio.
Infatti, tale scioglimento definitivo del matrimonio può avvenire attraverso due distinte modalità: il divorzio su domanda congiunta, qualora vi sia un accordo tra le parti, oppure mediante il divorzio contenzioso, nel caso in cui non si raggiunga un’intesa tra i coniugi in merito alle condizioni della separazione e del successivo divorzio.
Divorzio su domanda congiunta
Analogamente a quanto avviene nella separazione consensuale, anche nell’ipotesi di divorzio richiesto congiuntamente si rende indispensabile che i coniugi concordino non solo in ordine alla decisione di porre fine al loro matrimonio attraverso il divorzio, ma anche in relazione alle condizioni che andranno a regolare tale separazione e divorzio.
Pertanto, la domanda congiunta, che può essere presentata anche avvalendosi di un unico avvocato per entrambi, deve necessariamente contemplare le condizioni relative alla prole, con particolare riferimento all’affidamento e al mantenimento dei figli, così come i rapporti economici tra i coniugi, tra cui, a titolo esemplificativo, l’assegnazione della casa coniugale, l’eventuale riconoscimento di un assegno divorzile a carico di un coniuge e a favore dell’altro, e così via.
Infine, il Tribunale, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione e verificato l’esistenza dei presupposti di legge per il divorzio, nonché la conformità delle condizioni pattuite con il preminente interesse dei figli, provvederà a decidere con sentenza.
Divorzio Contenzioso
Nel caso in cui i coniugi non raggiungano un accordo sulle condizioni del divorzio oppure qualora uno di essi non intenda procedere con la separazione e il successivo divorzio, il coniuge interessato, pertanto, rivolgendosi ad un avvocato, può chiedere formalmente lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, instaurando di conseguenza un procedimento contenzioso innanzi al Tribunale.
Separazione e Divorzio
senza comparire innanzi al giudice
Il Decreto Legge 132/14, successivamente convertito nella Legge 162/14, ha introdotto importanti novità nell’ambito del diritto di famiglia, prevedendo, infatti, dei procedimenti alternativi alla tradizionale via giudiziaria per giungere alla separazione e al divorzio.
In particolare, si tratta della negoziazione assistita da avvocati, un istituto che offre una soluzione più rapida e consensuale per la risoluzione delle crisi matrimoniali.
Attraverso questo innovativo procedimento alternativo, la parte che intende avviare un percorso di separazione e divorzio, anziché presentare un ricorso al Giudice, ha la facoltà di affidarsi al proprio legale di fiducia. Quest’ultimo avrà il compito di invitare l’altro coniuge a partecipare a una negoziazione volta a raggiungere una soluzione concordata in merito alla separazione o al divorzio.
Qualora la negoziazione si concluda positivamente, l’accordo così raggiunto, sottoscritto da entrambi i coniugi e dai rispettivi avvocati, produrrà a tutti gli effetti gli stessi effetti dei provvedimenti emessi dal Tribunale, divenendo vincolante tra le parti nel momento stesso della sottoscrizione avvenuta alla presenza dei legali.
Una volta che l’accordo sarà stato debitamente sottoscritto, sarà onere dei difensori trasmetterlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, la quale procederà a verificarne la regolarità formale e sostanziale, rilasciando, in caso di esito positivo, il necessario nulla osta.
Infine, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Procura, sarà compito dei medesimi avvocati curare la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio, per la sua definitiva registrazione.

SEPARAZIONE E DIVORZIO
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Studio Legale Aduasio
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