Lo scorso 21 agosto 2026 è entrata in vigore la Legge n. 140 del 2026, recante

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti

Lo scorso 21 agosto 2026 è entrata in vigore la Legge n. 140 del 2026, recante “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”, che ha introdotto i seguenti nuovi articoli al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

Art. 94-ter (Detenzione domiciliare in casi particolari) e
Art. 94-quater (Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti).

legge svuota-carceri

Esaminando in ordine le predette nuove disposizioni di legge, val la pena di evidenziare come l’articolo 94-ter, d.P.R. n. 309/1990, intitolato “Detenzione domiciliare in casi particolari, introduca un’importante novità per i soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Infatti, questi ultimi, se condannati in via definitiva a scontare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, purché non superiore, a seconda dei casi, a otto anni o a quattro anni, potranno richiedere in ogni momento di essere ammessi alla detenzione domiciliare presso strutture private accreditate o strutture pubbliche residenziali del Servizio sanitario nazionale specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale.

La nuova norma prevede l’accoglimento dell’istanza di detenzione domiciliare qualora il Tribunale ritenga che il programma contribuisca al concreto recupero del richiedente e prevenga il pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.

Cosa succede dopo l’accoglimento dell’istanza di detenzione domiciliare?

Se il programma terapeutico non è positivamente concluso, il Tribunale di Sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l’esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni.

Invece, se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il Magistrato di Sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare, anche quando la pena residua supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della metà, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Con riferimento alla seconda disposizione di nuova introduzione, l’art. 94-quater, d.P.R. n. 309/1990, recante “Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendentiprevede per l’appunto che, al fine di accedere alla misura di cui all’articolo 94-ter (detenzione domiciliare in casi particolari), l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda proseguire o intraprendere il programma terapeutico possa chiedere l’applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94-ter, di una pena detentiva non superiore, a seconda dei casi, ad otto anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero a quattro anni.

Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale.

Cosa succede dopo aver presentato la richiesta?

Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede all’imputato il termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione necessaria a corredare l’istanza, con sospensione dei termini di durata della custodia cautelare.

Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento e se il pubblico ministero ha prestato il consenso alla richiesta e se sussistono gli ulteriori presupposti di cui all’articolo 444, comma 2, del medesimo codice, se la misura richiesta risulta adeguata e sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall’articolo 94-ter del presente testo unico per l’accoglimento della domanda, applica la pena concordata e ne autorizza l’esecuzione con le modalità indicate nel programma terapeutico che viene allegato alla sentenza.

Le disposizioni di cui all’articolo 94-quater, d.P.R. n. 309/1990, non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

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