Farsi giustizia da soli:

I limiti della Tutela Privata:

Il Reato di Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni

Nel panorama del diritto penale italiano, il principio di legalità impone che la risoluzione delle controversie sia affidata esclusivamente agli organi giurisdizionali. Tuttavia, accade talvolta che un individuo, mosso dalla convinzione di subire un torto, decida di agire autonomamente. In tale contesto si configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Farsi giustizia da soli) una fattispecie che mira a sanzionare chi sostituisce l’azione dello Stato con la propria iniziativa violenta.

Di seguito, analizzeremo nel dettaglio la disciplina normativa, le differenze strutturali tra le diverse ipotesi criminose e i criteri distintivi rispetto a reati più gravi.

In primo luogo, è essenziale comprendere quale sia l’interesse protetto dal legislatore. Le norme contenute negli articoli 392 e 393 del Codice Penale non tutelano soltanto il patrimonio o l’incolumità fisica, bensì l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia.

In altre parole, lo Stato rivendica per sé il monopolio della forza legittima. Di conseguenza, ogni atto di autotutela che esuli dai ristretti limiti della legittima difesa viene considerato un’offesa all’autorità giudiziaria. Pertanto, la condotta è punibile proprio perché il soggetto, pur potendo adire il giudice, sceglie deliberatamente di scavalcarlo.

Il Codice Penale opera una netta bipartizione a seconda delle modalità esecutive della condotta.

smartphone in cabina elettorale

L’Articolo 392 c.p.: Violenza sulle cose

Per quanto riguarda la prima ipotesi, il reato scatta quando l’agente utilizza la violenza su oggetti materiali per esercitare un preteso diritto. Secondo la giurisprudenza prevalente, la violenza non deve necessariamente distruggere il bene, ma è sufficiente che ne muti la destinazione o ne impedisca l’uso originario. Ad esempio, cambiare la serratura di un immobile per impedire l’accesso al detentore è una condotta tipica di questo reato.

L’Articolo 393 c.p.: Violenza o minaccia alle persone

Parallelamente, l’art. 393 c.p. disciplina il caso in cui la pretesa venga fatta valere mediante violenza o minaccia rivolta a un individuo. In questa circostanza, il disvalore penale aumenta sensibilmente, poiché viene messa a repentaglio la libertà e l’integrità psichica o fisica del soggetto passivo. Nonostante ciò, il legislatore prevede una procedibilità a querela, sottolineando la natura particolare di questo delitto.

Affinché si possa parlare propriamente di esercizio arbitrario, devono sussistere tre elementi fondamentali:

  • La pretesa giuridica: L’agente deve essere soggettivamente convinto di agire per la tutela di un diritto. Tale diritto può essere reale o anche solo putativo, purché sia suscettibile di essere azionato davanti a un tribunale.
  • Il ricorso alla violenza o minaccia: Senza l’impiego di una forza coercitiva sulle cose o sulle persone, l’azione non integra la fattispecie penale in esame.
  • Il fine di esercitare il preteso diritto: Questo rappresenta il cosiddetto dolo specifico. In sintesi, l’autore non agisce per aggredire il prossimo in modo indiscriminato, ma per ottenere ciò che ritiene gli spetti.

Infine, è opportuno ricordare che entrambi i reati (artt. 392 e 393 c.p.) sono punibili solo a querela della persona offesa.

Questa scelta legislativa riflette la natura privata della contesa originaria. Tuttavia, qualora la violenza sulle persone sia accompagnata dall’uso di armi, il regime di procedibilità può mutare, aggravando la posizione processuale del reo.

In conclusione, la disciplina dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni funge da monito contro ogni forma di giustizia privata, ribadendo che la forza deve essere sempre mediata dall’intervento imparziale dello Stato.

Farsi giustizia da soli |  AVVOCATO PENALISTA ANDRIA

contatta l’Avvocato Alberto Aduasio

avvocato per Farsi giustizia da soli

L'avvocato potrebbe contattarti direttamente su questo numero

CONTATTA GLI AVVOCATI

AVV. SIMONA ADUASIO  |  TEL. 328 650 34 14

AVV. ALBERTO ADUASIO  |  TEL. 389 050 50 48

Avvocato penalista Alberto Aduasio Andria  –  studio legale ADUASIO

Farsi giustizia da soli