violenze sporadiche | avvocato Andria
Violenze sporadiche non bastano per maltrattamenti
(Cass. Pen. VI Sez. 23 settembre 2021, n. 35262)
La VI sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del difensore dell’imputato, in ordine alla mancata configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. se non in presenza della volontà, da parte del soggetto agente di imporre, con una condotta abituale, un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile.
Il ricorso veniva proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Trieste che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo M.V.S. dai reati di violenza sessuale aggravata (ai danni di M.S.) e di lesioni personali aggravate in danno della convivente S.A.S. e rideterminando in due anni e sei mesi di reclusione la pena irrogatagli per il restante delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della predetta convivente.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione adducendo cinque motivi di doglianza ma, per quanto interessa la massima, ci soffermeremo sul quarto e sul quinto motivo.
Con il quarto motivo, la difesa dell’imputato deduceva violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p., atteso che la persona offesa faceva riferimento nelle sue dichiarazioni a reciproci scambi di insulti e dispetti quale risultato di normali litigi familiari e che l’imputato precisava di aver dato solo in due o tre occasioni degli schiaffi alla compagna per abuso di sostanze alcoliche, per evitare che i vicini si infastidissero.
Con il quinto motivo, invece, rappresentava la presenza di vizi in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo in quanto le condotte emerse dalla istruttoria apparivano sintomatiche di un dolo d’impeto, legato ad una reazione al comportamento inadeguato o aggressivo della compagna e non sono significative di un dolo finalizzato ad infliggerle abituali sofferenze fisiche o morali.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso in quanto “ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima” (Cass. Pen. n. 6126/2018).
Ha, inoltre, richiamato la massima della sentenza n. 37019/2003: “deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile”.
Infine la VI sezione della Corte di Cassazione ha affermato che “il delitto de quo postula il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest’ultima, nei cui confronti viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa ed umiliante la stessa convivenza familiare”.
La Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviandola ad altra Sezione della Corte d’Appello.
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