Violazione delle misure cautelari personali:
tra la tutela della vittima e la sua libertà individuale

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 15/01/2025) 06/02/2025, n. 4936

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 6 febbraio 2025 (udienza del 15 gennaio 2025), rappresenta un importante intervento giurisprudenziale in materia di reati di violenza di genere e, più precisamente, in relazione all’applicazione delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale.

In particolare, la pronuncia si concentra sul complesso bilanciamento tra, da un lato, i diritti di libertà dell’indagato e, dall’altro, l’esigenza primaria di tutelare l’incolumità fisica e psichica della vittima, spesso in una condizione di particolare vulnerabilità.

Fatti di Causa e Iter Processuale: L’Annullamento dell’Ordinanza Cautelare

Per meglio comprendere la portata della decisione, è opportuno ripercorrere brevemente i fatti che hanno dato origine al procedimento.

Il Tribunale di Firenze, adito in sede di riesame, aveva annullato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Pistoia che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di A.A., indagato per il reato di violazione delle misure cautelari di allontanamento e divieto di avvicinamento (art. 387-bis cod. pen.).

La decisione del Tribunale del Riesame si fondava, in sostanza, sulla considerazione che non fossero ravvisabili gravi indizi di reità a carico di A.A., in quanto era stata la persona offesa, B.B., a recarsi volontariamente presso l’abitazione dell’indagato.

Secondo i giudici del riesame, non si poteva pretendere dall’indagato né che si allontanasse dalla propria abitazione, né che allertasse le forze dell’ordine.

Violazione delle misure cautelari

Il Ricorso del Pubblico Ministero: Violazione di Legge e Vizio di Motivazione

Avverso tale pronuncia, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pistoia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente ha contestato l’illogicità e la contraddittorietà della decisione del Tribunale di Firenze, che aveva escluso la sussumibilità della condotta di A.A. nella fattispecie di cui all’art. 387-bis cod. pen.

Il Pubblico Ministero ha, infatti, evidenziato come l’indagato, pur non avendo attivamente cercato l’incontro con la persona offesa, avesse comunque violato le prescrizioni impostegli, consentendo alla stessa di trattenersi nella propria abitazione e omettendo di adottare condotte alternative, quali la richiesta di intervento delle forze dell’ordine, che sarebbero state certamente esigibili e non particolarmente onerose.

La Decisione della Corte di Cassazione: Accoglimento del Ricorso e Rinvio

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero, accogliendolo e annullando l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

La Suprema Corte, in primo luogo, ha riaffermato la centralità del tema del bilanciamento tra i diritti in conflitto nei reati di violenza di genere, sottolineando la prioritaria esigenza di tutelare la vittima vulnerabile, obiettivo primario del legislatore nazionale e sovranazionale.

A tal proposito, la Corte ha richiamato i numerosi interventi legislativi, sia nazionali che sovranazionali, volti a rafforzare la tutela delle vittime di violenza, tra cui la legge n. 168 del 2023 sull’obbligatorietà del braccialetto elettronico e le prescrizioni della Convenzione di Istanbul.

Inoltre, la sentenza in commento ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, abbia chiarito la ratio delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen., finalizzate a creare un vero e proprio sistema di protezione in favore della persona offesa, garantendole tranquillità e libertà di movimento.

Il Principio di Diritto Affermato: La Volontà della Vittima non Scrimina la Condotta dell’Indagato

Il punto centrale della decisione della Cassazione risiede nell’affermazione del principio secondo cui la volontà della vittima di incontrare l’indagato non esclude la responsabilità di quest’ultimo per la violazione delle misure cautelari.

In altre parole, anche se è la persona offesa a recarsi presso l’abitazione dell’indagato, quest’ultimo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni impostegli, adottando le condotte necessarie per evitare il contatto, e ciò significa che non può semplicemente acconsentire all’incontro, ma deve attivamente adoperarsi per impedirlo.

La Corte ha, infatti, evidenziato come l’esegesi del Tribunale di Firenze, che aveva valorizzato la volontà della vittima e la non esigibilità di condotte “onerose” per l’indagato, si ponesse in contrasto con il “criterio di priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo” sancito dalla Convenzione di Istanbul e dalle direttive europee.

L’Obbligo di Ius Excludendi e la Vulnerabilità della Vittima

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che, sebbene non fosse esigibile che l’indagato lasciasse la propria abitazione, era certamente esigibile lo ius excludendi, ossia il potere-dovere di non consentire l’ingresso e la permanenza della persona offesa.

La Corte ha, inoltre, posto l’accento sulla condizione di vulnerabilità della vittima (nel caso specifico, sottoposta ad amministrazione di sostegno), sottolineando come, in tali situazioni, la preoccupazione principale debba essere quella di garantire l’incolumità della stessa anche “contro la sua volontà”.

Implicazioni e Ricadute della Sentenza: Un Nuovo Orientamento Giurisprudenziale?

La sentenza in commento appare destinata ad avere un impatto significativo sulla giurisprudenza in materia di violenza di genere, delineando un orientamento più rigoroso nella tutela delle vittime e nel sindacato sulla condotta degli indagati sottoposti a misure cautelari.

In primo luogo, la pronuncia riafferma con forza il principio della prevalenza della tutela della vittima rispetto alle esigenze di libertà dell’indagato, in linea con le indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali e dalla legislazione più recente.

In secondo luogo, la sentenza chiarisce in modo inequivocabile che la volontà della vittima non può costituire una sorta di “scriminante” o “esimente” per l’indagato, il quale è tenuto ad un comportamento attivo nel rispetto delle prescrizioni cautelari.

Di conseguenza, la decisione della Cassazione invita i giudici di merito ad una valutazione più attenta e approfondita delle dinamiche relazionali nei casi di violenza di genere, tenendo conto della possibile influenza e manipolazione che l’indagato può esercitare sulla vittima, soprattutto in situazioni di vulnerabilità.

Tuttavia, è importante sottolineare che la sentenza non esclude la necessità di un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. La Corte, infatti, rinvia al Tribunale di Firenze per la valutazione delle esigenze cautelari e della adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale, ribadendo la necessità di un approccio individualizzato e rispettoso dei principi costituzionali.

In conclusione, la sentenza della Cassazione rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro la violenza di genere, rafforzando la tutela delle vittime e delineando con maggiore precisione i limiti della condotta dell’indagato sottoposto a misure cautelari.

Violazione delle misure cautelari |  AVVOCATO PENALISTA ANDRIA

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