Molestie condominiali:
quando il “biasimevole motivo” esclude il reato

Cassazione Penale n. 18744/2023

La recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sentenza n. 18744 del 4 maggio 2023, offre chiarimenti fondamentali in merito al reato di molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) in contesti condominiali.

Questa sentenza, in particolare, si concentra sulla rilevanza del “biasimevole motivo” e sulla natura della condotta, fornendo un’importante chiave di lettura per chi si trovi coinvolto in situazioni simili.

Il caso riguardava un imputato, A.A., assolto in primo grado dal Tribunale di Pescara per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p..

L’accusa iniziale era di aver arrecato molestia e disturbo ai condomini B.B. e C.C., offendendoli e fotografando la loro autovettura con i due figli minori all’interno. Il fatto, commesso in (Omissis) in data (Omissis) ed epoca antecedente, era legato a precedenti questioni di carattere condominiale.

Il Tribunale aveva ritenuto dimostrato l’episodio specifico del (Omissis), ma aveva escluso l’abitualità del comportamento di A.A., applicando quindi l’art. 131-bis c.p. per la scarsa offensività della condotta.

Tuttavia, l’imputato, attraverso il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità e la configurabilità stessa del reato.

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La Decisione della Suprema Corte: L’Importanza del “Biasimevole Motivo”

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata “perché il fatto non sussiste”.

Questa decisione è di cruciale importanza per comprendere i limiti del reato di molestie.

In primo luogo, la Cassazione ha ribadito la possibilità di impugnare le sentenze con le quali è stata dichiarata la non punibilità del fatto per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.. Ciò è dovuto alla sicura annotazione di tale pronuncia nel certificato giudiziale e alla sua idoneità a spiegare effetti preclusivi e definitivi, potenzialmente pregiudizievoli, in giudizi civili e amministrativi.

Entrando nel merito della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. , la Suprema Corte ha ricordato che il reato di molestie non è necessariamente abituale  e può essere realizzato anche con una singola azione di disturbo o di molestia.

Però, affinché una singola azione integri il reato, deve essere ispirata da “biasimevole motivo” o avere il carattere della “petulanza”. La petulanza, nello specifico, consiste in un modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.

Nel caso di specie, la Corte ha escluso la presenza del biasimevole motivo.

L’imputato aveva scattato le foto dell’autovettura delle persone offese perché essa era ferma in area vietata, con lo scopo di segnalare il comportamento scorretto all’amministratore del condominio.

Questo era un comportamento già adottato in altre occasioni da A.A. e da altri condomini a causa della problematica situazione condominiale relativa alle aree di sosta.

Questa condotta, benché sgradita, non era animata da un fine riprovevole, ma da una finalità – seppur discutibile nelle modalità – legata alla gestione delle aree comuni.

Inoltre, le parole e gli epiteti profferiti da A.A. nei confronti delle persone offese non sono stati ritenuti elementi tipici della condotta molesta.

Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che nel caso in esame non sussistessero gli elementi costitutivi del reato contestato.

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