La sottile linea tra furto in abitazione ed esercizio arbitrario:
il caso del proprietario che rimuove gli infissi dell’immobile locato

(Sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, n. 21846 del 9 giugno 2022)

La giurisprudenza penale italiana è chiamata costantemente a risolvere delicati conflitti normativi, soprattutto quando le dinamiche civili, come ad esempio i contenziosi tra locatore e conduttore, sfociano in condotte sanzionabili penalmente.

Pertanto, la recente Sentenza 21846/2022 della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, rappresenta un fondamentale punto di riferimento per definire il confine tra il reato di furto aggravato (Art. 624-bis c.p.) e il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Art. 392 c.p.).

In questo contesto, l’analisi si concentra sulla cruciale distinzione basata sul requisito dell’altruità della cosa nel delitto di furto.

Il caso in esame trae origine da un classico contenzioso locatizio. Infatti, un proprietario aveva concesso in locazione un immobile senza registrare il contratto. A fronte della morosità e del rifiuto dell’inquilino di corrispondere il canone pattuito, il proprietario reagiva con una serie di atti violenti, tra cui lesioni, minacce e l’ingresso forzato nell’abitazione.

In particolare, l’imputato era stato ritenuto responsabile, tra l’altro, del furto in abitazione aggravato, per aver sottratto sia oggetti di valore (gioielli) di proprietà dell’inquilino, sia gli infissi interni ed esterni dell’appartamento.

Tuttavia, la difesa presentava ricorso per Cassazione, sollevando un’eccezione fondamentale: l’asportazione degli infissi (porte e finestre) non avrebbe potuto configurare il reato di furto, bensì l’ipotesi meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (la c.d. ragion fattasi).
Di conseguenza, la Corte d’Appello di Messina aveva respinto questa tesi, sostenendo che il bene giuridico protetto dal furto è il possesso (o la detenzione qualificata), indipendentemente dal titolo di proprietà, in linea con l’orientamento secondo cui anche un proprietario può commettere furto della propria cosa se asportata al legittimo detentore.

Furto in abitazione

La questione di diritto sottoposta alla Cassazione era, dunque, dirimere la corretta qualificazione giuridica della condotta relativa agli infissi di proprietà del locatore, ma nella disponibilità materiale del conduttore.

In primo luogo, la Corte di Cassazione, pur riconoscendo la complessità del tema, ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello non convincente. Successivamente, il Collegio ha riaffermato un principio fondamentale del diritto penale patrimoniale: l’altruità della cosa (Art. 624 c.p.) è un elemento costitutivo essenziale del delitto di furto e, pertanto, la sua evocazione “vale ad escludere la rilevanza penale della sottrazione della res propria“.

A tal proposito, la sentenza richiamava espressamente la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite “Sciuscio” (Sez. U, n. 40354/2013), la quale aveva già osservato che l’altruità del bene funge da argine contro l’eccessiva espansione del reato di furto.

In sintesi, il reato di furto è configurabile quando il proprietario si impossessa di beni altrui (i gioielli dell’inquilino), mentre la rimozione di beni di propria proprietà (gli infissi), pur se attuata con violenza o per esercitare un preteso diritto (ottenere il rilascio dell’immobile o vendicarsi del canone non corrisposto), deve essere ricondotta al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Art. 392 c.p. o 393 c.p.).

Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata relativamente al capo B dell’imputazione (furto), limitatamente alla condotta di asportazione degli infissi, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina. Per quanto concerne gli altri reati contestati (furto dei gioielli, minacce, lesioni), il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

In conclusione, la sentenza Cass. Pen. 21846/2022 consolida il principio per cui non è possibile commettere Furto della propria cosa.

Furto in abitazione e Esercizio arbitrario |  AVVOCATO PENALISTA ANDRIA

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