Evasione Fiscale | avvocato Alberto Aduasio

Evasione Fiscale mediante fatture per operazioni inesistenti

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 24/01/2019) 17/04/2019, n. 16768

La complessa tematica dell’evasione fiscale, perpetrata attraverso l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, rappresenta una piaga per l’economia e per l’equità del sistema tributario.

In questo contesto, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 16768, depositata in data 24 gennaio 2019 (data udienza 17 aprile 2019), interviene per chiarire un aspetto cruciale riguardante la rilevanza di tali operazioni ai fini penali.

Il Caso Sottoposto al Giudizio della Cassazione:

La vicenda trae origine dall’annullamento, da parte della Corte di Cassazione, dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Monza.

Quest’ultimo, in precedenza, aveva confermato un decreto del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Monza che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o beni mobili o immobili nella diretta disponibilità di un soggetto identificato come B.. Il provvedimento cautelare reale era stato emesso fino alla concorrenza di oltre ventimila euro, in relazione al reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

In particolare, a B. veniva contestato di aver indicato, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, elementi passivi fittizi costituiti da costi per operazioni inesistenti.
Tali costi, secondo l’accusa, sarebbero stati sostenuti dal contribuente avvalendosi di prestazioni di lavoro occasionale apparentemente svolte in suo favore da una pluralità di soggetti, identificati con le sigle M.A.S., L.P., L.A.G. ed R.E.. L’ipotesi accusatoria, dunque, si fondava sulla convinzione che le fatture emesse da questi soggetti non corrispondano ad effettive prestazioni lavorative, configurandosi come strumenti per l’evasione delle imposte sui redditi.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Monza, il difensore dell’indagato, B., proponeva ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di impugnazione ma, per quanto d’interesse in questa sede analizzeremo solo il primo dei due motivi.

Il ricorrente contestava l’annullamento dell’ordinanza del riesame nella parte in cui riteneva che tutte le fatture emesse, pur riferite ad altre persone e non direttamente ad A.M. (presumibilmente uno dei soggetti emittenti le fatture fittizie), sua unica collaboratrice, fossero relative a prestazioni realmente esistenti.
In sostanza, la difesa sosteneva che l’esistenza di una reale prestazione lavorativa da parte di A.M. non implicava automaticamente la veridicità di tutte le altre fatture contestate.

La Decisione della Corte di Cassazione:

Ritenendo fondato tale motivo di ricorso, la Suprema Corte accoglieva l’impugnazione, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando la questione al Tribunale di Monza per un nuovo esame.

Il Principio di Diritto Affermato dalla Cassazione:

La Corte di Cassazione, nel motivare la propria decisione, ribadiva un principio fondamentale in tema di evasione fiscale mediante fatture per operazioni inesistenti.

In particolare, la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti), rilevano solamente le operazioni oggettivamente inesistenti.

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Distinzione tra Inesistenza Oggettiva e Soggettiva:

È cruciale, a questo punto, comprendere la distinzione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva di un’operazione.

  • Inesistenza Oggettiva: Un’operazione è oggettivamente inesistente quando la cessione di beni o la prestazione di servizi indicata in fattura non è mai avvenuta, né in tutto né in parte, tra i soggetti ivi indicati. In altre parole, la transazione economica sottostante alla fattura è completamente fittizia.
  • Inesistenza Soggettiva: Un’operazione è soggettivamente inesistente quando la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettivamente avvenuta, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura. In questo caso, la transazione economica è reale, ma viene “schermata” attraverso l’interposizione di soggetti fittizi o compiacenti.

La Corte di Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, ciò che rileva è l’inesistenza oggettiva dell’operazione. Di conseguenza, l’indebita deduzione di costi o l’indebita detrazione di IVA derivanti da fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti non integrano il reato in questione.

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