circonvenzione d’incapace | avvocato Andria

Il delitto di circonvenzione d’incapace non è integrato solo in totale assenza della capacità di intendere e volere, è sufficiente un’alterazione dello stato psichico. 

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 23/11/2023) 08/01/2024, n. 480

Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione si è occupata delle condizioni necessarie affinché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 643 c.p..

La Corte d’Appello di Torino in data 08.01.2023 riformava la sentenza del Tribunale di Torino, assolvendo A.A. dal reato di circonvenzione della incapace D.D. limitatamente alle condotte commesse a partire dal 10 gennaio 2018 perché non punibile a norma dell’art. 649 c.p..

Confermava la condanna della imputata A.A. per il reato di circonvenzione dell’incapace D.D. con riguardo alle condotte di induzione ad effettuare numerose operazioni di ricarica di carte Postepay intestate all’imputata per l’importo di euro 73.000,00 e a contrarre matrimonio in regime di comunione legale il 9 gennaio 2018, infine rideterminava la pena  irrogata alla A.A. in anni due e mesi otto di reclusione.

La difesa della ricorrente proponeva quattro motivi di doglianza ma, per quanto è qui d’interesse, ci soffermeremo solo sul secondo motivo con il quale lamentava l’erronea applicazione dell’art. 643 c.p. e l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di uno stato di deficienza psichica della persona offesa, rappresentando che le consulenze tecniche avrebbero riconosciuto la “capacità cognitiva” della persona offesa, affermando però che nelle specifiche circostanze era diminuita la capacità critica della stessa.

Ritenendo infondato tale motivo, la suprema Corte ha affermato che il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti idoneo a porla in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva o affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche.

Richiamando, inoltre, la massima della sentenza n. 3209 del 20/12/2013 ha ribadito come sia sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato, una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione.

circonvenzione d'incapace

Infine la VI sezione della Corte di Cassazione ha affermato che “il delitto de quo postula il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest’ultima, nei cui confronti viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa ed umiliante la stessa convivenza familiare”.

La Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviandola ad altra Sezione della Corte d’Appello.

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