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TRIBUNALE DI BARI

assoluzioni

annullamento del decreto di archiviazione

Il Tribunale di Bari – Prima Sezione Penale ha accolto il reclamo proposto dall’Avv. Simona Aduasio, annullando il decreto di archiviazione.

Il procedimento penale era iniziato a seguito di denuncia-querela sporta dalla ex moglie dell’indagato, per il reato previsto dagli articoli 570 bis e 388 del codice penale.

La donna aveva invero denunciato il marito per l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento e per il mancato rispetto del provvedimento giudiziale, costituito dall’omologa della separazione giudiziale.

All’esito della conclusione delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero aveva richiesto l’archiviazione del procedimento, dando avviso alla persona offesa della facoltà di proporre opposizione.

La denunciante presentava pertanto, per il tramite del difensore, tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione.

Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari riteneva tale opposizione inammissibile e disponeva l’archiviazione del procedimento penale a carico dell’ex marito della querelante.

Avverso il decreto di archiviazione, l’avvocato Aduasio proponeva reclamo e, all’esito dell’udienza celebratasi dinanzi al Tribunale di Bari, veniva annullato il predetto decreto di archiviazione.

Infatti, il Giudice della Prima Sezione Penale rilevava la fondatezza del reclamo, in considerazione dell’ammissibilità della precedente opposizione alla richiesta di archiviazione e l’illegittimità del decreto di archiviazione emesso dal GIP.

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione  – si legge nel provvedimento di accoglimento del reclamo – non è infatti consentito al GIP, in presenza di temi suppletivi di indagine, obliterare la regola del contraddittorio.

Il Tribunale di Bari riteneva inoltre che le prove suppletive indicate nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione dovevano essere oggetto di disamina all’esito di un’udienza in camera di consiglio, per vero non fissata dal GIP prima dell’emissione del decreto di archiviazione, poi annullato.

annullamento del decreto di archiviazione

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