Il Reato di Abbandono di persone Minori o Incapaci
(Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 12/06/2025) 18/07/2025, n. 26473)
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 26473 depositata il 18 luglio 2025, ha offerto un’interpretazione cruciale dell’articolo 591 del codice penale italiano, che punisce il reato di abbandono di persone minori o incapaci.
La sentenza rigetta i ricorsi presentati da due sorelle, A.A. e B.B., confermando la loro condanna per il delitto di cui all’art. 591 c.p. in danno del fratello C.C.. Pertanto, questa decisione consolida i principi giurisprudenziali in materia, in particolare per quanto concerne la definizione dell’elemento oggettivo del reato, la posizione di garanzia e la natura dello stesso.
Per prima cosa, la Corte sottolinea che l’elemento oggettivo del reato di abbandono è integrato da qualsiasi condotta, sia essa attiva o omissiva, che contrasti con il dovere giuridico di cura o custodia.
A tal proposito, la condotta incriminata consiste nella “volontaria sottrazione anche solo parziale o temporanea ai propri obblighi di custodia o di cura”. Per di più, da tale condotta deve derivare uno stato di pericolo, che può essere anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.
Di conseguenza, l’abbandono è punibile anche se temporaneo.
In secondo luogo, la sentenza chiarisce che il reato è di “pericolo” e non di “danno”. Ciò significa che la sua finalità è garantire una tutela anticipata a soggetti particolarmente vulnerabili, come i minori o gli incapaci. Per questo, l’evento dannoso (ad esempio, lesioni personali) è previsto solo come circostanza aggravante, a meno che non sia stato voluto.
È fondamentale, tuttavia, accertare in concreto l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a sé stesso, a meno che non si tratti di un minore di anni quattordici. Inoltre, l’incapacità può essere anche solo relativa, correlata alla specifica situazione di fatto in cui si trova il soggetto. Non è, infine, necessario un provvedimento del Giudice civile che accerti tale incapacità.
Un altro aspetto fondamentale evidenziato dalla Corte è la “posizione di garanzia”. Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solamente da un soggetto che ricopre tale ruolo nei confronti della vittima. La Corte distingue due tipi di doveri:
- Dovere di cura: derivante unicamente da “valide fonti giuridiche formali” come la legge o un contratto.
- Dovere di custodia: il quale può nascere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche dalla “spontanea assunzione” o da una “mera situazione di fatto” in cui il soggetto passivo è entrato nella sfera di disponibilità e controllo dell’agente.

Nel caso specifico, la Corte ha riconosciuto che le imputate avevano assunto una posizione di garanzia nei confronti del fratello in quanto lo avevano «effettivamente “preso in carico”».
Di conseguenza, esse avevano il dovere di assicurarsi che egli non versasse in stato di abbandono, anche se avevano contattato le strutture pubbliche.
Di fatto, la difesa delle imputate, sostenendo che dopo aver contattato le strutture pubbliche non avrebbero più alcuna responsabilità, è stata considerata infondata.
Per concludere, la sentenza ribadisce che la responsabilità non si esaurisce con la semplice segnalazione alle autorità, specialmente quando la persona offesa si trova in una situazione di effettivo pericolo.
La condanna delle imputate è, in ultima analisi, una conferma che il dovere di protezione non può essere eluso, specialmente quando si è assunta la custodia di un soggetto vulnerabile.
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