violenza sessuale | avvocato Andria

Per la configurabilità del reato di violenza sessuale

non si richiede l’annullamento della volontà del soggetto passivo,
ma che tale volontà risulti coartata.

Nota a sentenza Corte di Cassazione penale, Sez. III, 13/10/2023, n. 4199

Con sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 24 novembre 2022 veniva rideterminata la pena nei confronti di A.A., con il riconoscimento dell’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 609-bis c.p., in 4 anni e 6 mesi di reclusione, relativamente ai reati di cui agli art. 572 c.p. (in danno della moglie B.B. e dei figli D.D., C.C. e E.E.), reato commesso in data anteriore e prossima al 1 agosto 2000, art. 81 e 609 bis, terzo comma, c.p. (in danno della moglie B.B., reato commesso in data successiva al 2017 e fino al 1 agosto 2020.

L’imputato proponeva ricorso per Cassazione per due motivi ma, in questa nota, interessa esclusivamente il secondo motivo.

Con il secondo motivo, la difesa dell’imputato, lamentava la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in relazione al reato di violenza sessuale ai danni della moglie.

Con la presente doglianza, l’imputato rappresentava che sua moglie con la sua deposizione non ha mai chiarito se il suo rifiuto ai rapporti sessuali fosse stato comunicato o rappresentato solo “al suo interno”, senza poter incidere nella volontà dell’imputato.

La stessa dichiarava che, dopo le richieste del marito, lei acconsentiva a farlo e di non essere mai stata violentata con la forza. Anche i figli hanno sempre smentito la consumazione di violenze sessuali ai danni della loro madre.

Chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata per mancanza di prova della consumazione di rapporti sessuali tra l’imputato e la moglie con violenza o con presenza di un dissenso, manifestato chiaramente.

La Suprema Corte, riteneva inammissibile il ricorso dell’imputato, in quanto considerava ampiamente motivata la decisione della Corte d’Appello.

Relativamente al reato di violenza sessuale la sentenza della Corte territoriale rilevava come la donna avesse deciso di dormire separata dal marito per evitare i rapporti sessuali. Tuttavia l’imputato, di notte, si recava nella sua stanza, dove la stessa dormiva con le figlie, e insisteva per dei rapporti sessuali. La donna gli manifestava il suo dissenso ma, per evitare che lo stesso si alterasse o facesse svegliare i suoi figli acconsentiva ai rapporti sessuali, non urlando per non coinvolgere nei fatti i figli che dormivano.

La Cassazione ha infine confermato un costante orientamento, secondo cui la violenza sessuale sussiste quando il rapporto sessuale è consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia, o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta: «In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 609-bis c.p. non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell’agente; né è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’ inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.»

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