Saluto Romano | avvocato Alberto Aduasio
Saluto Romano: reato o manifestazione nostalgica?
(Cass. pen., Sez. Unite, Sent., (data ud. 18/01/2024) 17/04/2024, n. 16153)
La Corte di Cassazione Penale, con la recente sentenza n. 16153/2024, ha nuovamente affrontato una questione delicata e di grande rilevanza storico-giuridica: la configurabilità del reato di apologia di fascismo in relazione al compimento del cosiddetto “saluto romano”.
Questa pronuncia si inserisce in un dibattito annoso e complesso, caratterizzato da interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche e da una sensibilità sociale particolarmente acuta nei confronti di manifestazioni che richiamano un periodo oscuro della storia italiana.
Per comprendere appieno la portata innovativa, o di continuità, della sentenza in esame, è indispensabile richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 4 della legge Scelba (legge n. 645 del 20 giugno 1952) punisce chiunque “faccia propaganda per la costituzione di un’associazione, formazione o organizzazione diretta a perseguire scopi antidemocratici propri delle organizzazioni fasciste, o comunque esalti pubblicamente fatti, personaggi, simboli, metodi o finalità proprie del fascismo”.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza si è trovata a interpretare questa disposizione, cercando di bilanciare la tutela dei valori democratici e antifascisti, sanciti dalla Costituzione, con la libertà di manifestazione del pensiero. In particolare, si è discusso a lungo se il semplice compimento del saluto romano potesse, di per sé, integrare il reato di apologia di fascismo.
La sentenza n. 16153/2024 trae origine da un caso specifico, i cui dettagli, pur non essendo centrali in questa analisi generale, hanno portato la Suprema Corte a pronunciarsi nuovamente sulla questione. Senza entrare nel merito dei fatti specifici, è importante sottolineare che la Cassazione ha dovuto valutare se la condotta contestata, consistente nel compimento del saluto romano in una determinata circostanza, potesse essere sussunta nella fattispecie di reato prevista dall’articolo 4 della legge Scelba.
Analizzando la Motivazione:
La motivazione della sentenza appare particolarmente significativa in quanto sembra ribadire un approccio interpretativo contestualizzato.
In altre parole, la Corte non considera il saluto romano come un gesto intrinsecamente e automaticamente idoneo a configurare il reato di apologia.
Al contrario, essa sottolinea la necessità di valutare il gesto all’interno del contesto in cui viene compiuto.
Infatti, secondo la Cassazione, per poter affermare la sussistenza del reato, è necessario che il saluto romano sia accompagnato da ulteriori elementi che denotino una concreta volontà di esaltazione del fascismo e dei suoi principi antidemocratici.
Questi elementi possono consistere, ad esempio, nella contestuale diffusione di slogan o immagini inneggianti al fascismo, nella partecipazione a manifestazioni con simbologia fascista, o in comportamenti che, nel loro complesso, manifestino un’adesione ideologica e una volontà di proselitismo in favore di tale ideologia.
Inoltre, la Corte sembra porre l’accento sulla “pubblicità” dell’esaltazione. Il gesto, per essere penalmente rilevante, deve essere compiuto in un contesto tale da poter essere percepito da un numero indeterminato di persone e da poter veicolare un messaggio apologetico.
Un saluto romano, isolato e privo di ulteriori significati esaltatori, compiuto in un contesto privato, difficilmente potrà integrare il reato in questione.
Le Precedenti Interpretazioni Giurisprudenziali:
È importante ricordare che la giurisprudenza sul saluto romano non è sempre stata univoca.
In passato, alcune pronunce avevano mostrato una maggiore severità, considerando il saluto di per sé un gesto simbolico inequivocabilmente riconducibile all’ideologia fascista e, di conseguenza, potenzialmente idoneo a integrare l’apologia.
Tuttavia, la sentenza 16153/2024 sembra consolidare un orientamento più restrittivo, che richiede una valutazione complessiva del contesto e degli elementi che accompagnano il gesto.
Questo approccio appare più in linea con i principi costituzionali che tutelano la libertà di manifestazione del pensiero, pur nel rispetto dei limiti posti dalla difesa dei valori democratici.

Il Dolo Specifico e l’Offensività della Condotta:
Un aspetto cruciale che emerge dalla lettura della sentenza riguarda la necessità di accertare il dolo specifico del soggetto agente.
Per poterlo ritenere colpevole di apologia di fascismo, è necessario dimostrare che egli abbia agito con la specifica intenzione di esaltare il fascismo o di diffonderne i principi antidemocratici. Il semplice compimento di un gesto, pur evocativo di un periodo storico, non è sufficiente se non accompagnato dalla prova di questa specifica intenzione.
Parallelamente, la Corte sembra richiamare la necessità che la condotta apologetica sia concretamente offensiva per i valori democratici. Ciò significa che l’esaltazione del fascismo deve essere tale da rappresentare un pericolo concreto per l’ordine democratico, non limitandosi a una mera manifestazione nostalgica o rievocativa.
In conclusione, la sentenza 16153/2024 della Corte di Cassazione Penale rappresenta un importante contributo alla definizione dei confini tra la libertà di manifestazione del pensiero e il reato di apologia di fascismo.
Pertanto, essa ribadisce la necessità di un approccio interpretativo rigoroso e contestualizzato, che tenga conto di tutti gli elementi del caso concreto per accertare la sussistenza del reato.
In sintesi, il saluto romano, di per sé, non costituisce automaticamente apologia di fascismo. Tuttavia, esso può integrare il reato qualora sia accompagnato da ulteriori elementi che denotino una concreta volontà di esaltazione del fascismo e dei suoi principi antidemocratici, e qualora tale esaltazione sia concretamente offensiva per i valori democratici.
Per finire, è auspicabile che questa sentenza possa contribuire a una maggiore chiarezza interpretativa e a una più uniforme applicazione della legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della sensibilità democratica della società italiana
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