Pericolosità sociale | avvocato Alberto Aduasio
Misure di sicurezza: come si accerta la pericolosità sociale?
(Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 23/01/2023) 16/02/2023, n. 6596)
La III sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del difensore dell’imputato, in ordine alla mancata valutazione dei criteri di accertamento della pericolosità sociale, annullando la sentenza limitatamente alla misura di sicurezza e rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina per nuovo giudizio sulla disposizione della misura di sicurezza.
Il ricorso veniva proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Messina che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina con la quale si condannava, per il delitto di violenza sessuale l’imputato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 219 c.p.
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione adducendo due motivi di doglianza ma, per quanto interessa la massima, ci soffermeremo sul secondo motivo.
Con il secondo motivo il difensore dell’imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della misura di sicurezza in quanto mancante la prova della pericolosità sociale dell’imputato.
La Corte, ritenendo fondato il secondo motivo proposto dal difensore dell’imputato, relativo al vizio di legge nell’applicazione della misura di sicurezza, ha affermato che la Corte territoriale, in punto di pericolosità sociale dell’imputato non ha calibrato tutti i criteri della pericolosità sociale così come richiesto dalla norma ex art. 203 c.p..
Invero, la predetta norma, «dopo aver individuato la pericolosità sociale, rilevante nella probabilità che il soggetto che ha commesso un reato ne commetta di nuovi, esige che il relativo accertamento sia compiuto sulla base delle circostanze indicate nell’art. 133 c.p.».
Ordunque la stessa dovrà essere valutata su:
- rilievi peritali sulla personalità;
- effettivi problemi psichiatrici;
- capacità criminale dell’imputato;
- condotta di vita antecedente, contemporanea e successiva al reato;
- condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

La Corte, accogliendo unicamente il secondo motivo, ha annullato la sentenza limitatamente alla misura di sicurezza, rinviandola ad altra Sezione della Corte d’Appello.
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