Responsabilità Professionale dell’Ostetrica:

La Sentenza n. 27539 della Cassazione sul Monitoraggio Fetale

Nel vasto e delicato scenario della responsabilità medica, la figura dell’ostetrica ha acquisito una rilevanza giuridica sempre più marcata, evolvendo da figura ausiliaria a professionista dotata di specifica autonomia.

Una decisione fondamentale in materia è rappresentata dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, n. 27539/2019, la quale analizza con rigore i confini della colpa professionale in caso di decesso del nascituro durante il travaglio.

La vicenda processuale riguarda la condanna di un’ostetrica per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.). Secondo la ricostruzione dei fatti basata sulle risultanze cliniche, la professionista avrebbe omesso di eseguire correttamente i monitoraggi cardiotocografici necessari, non rilevando una sofferenza fetale ipossica protrattasi per oltre trenta minuti.

In aggiunta, i giudici hanno evidenziato una condotta censurabile post-evento, consistente nell’allegazione in cartella clinica di un tracciato solo apparentemente riconducibile alla paziente, probabilmente allo scopo di celare le proprie inadempienze tecniche e non incorrere in responsabilità.

 

L’analisi della sentenza permette di approfondire due tesi giuridiche diametralmente opposte, portate avanti rispettivamente dalla difesa e dalle parti civili.

  1. La Posizione dell’Imputato

La strategia difensiva si è articolata su argomentazioni di carattere sia formale che sostanziale, cercando di attenuare la rilevanza penale della condotta:

  • Qualificazione del reato: La difesa ha sostenuto che, essendo il feto nato morto senza aver mai respirato autonomamente, il fatto dovesse essere riqualificato come aborto colposo (art. 17 L. n. 194/1978) e non come omicidio, contestando l’equiparazione del feto alla “persona” ai fini della legge penale.
  • Affidamento e ripartizione dei compiti: È stato asserito che, data la presenza in sala parto del ginecologo e dell’anestesista, l’ostetrica fosse assorbita da manovre manuali urgenti e che il monitoraggio dei parametri vitali spettasse ai medici presenti.
  • Causalità: La difesa ha messo in dubbio il nesso eziologico, suggerendo che la crisi asfittica potesse essere stata un evento acuto non prevedibile attraverso i controlli ordinari.
  1. La Posizione della Parte Civile e dell’Accusa

Al contrario, la parte civile ha sostenuto con forza la piena responsabilità dell’ostetrica, basandosi sulle evidenze peritali e sulla normativa di settore:

  • Inizio del travaglio: È stato ribadito il principio secondo cui, una volta iniziato il travaglio, il nascituro gode della tutela penale propria della “persona”. Di conseguenza, la sua morte per colpa integra il delitto di omicidio.
  • Autonomia professionale: L’ostetrica riveste una posizione di garanzia autonoma. In virtù del D.M. n. 740/1994, ella ha il dovere istituzionale di monitorare costantemente il benessere fetale, valutare le anomalie dei tracciati e segnalarle tempestivamente al medico.
Omicidio Colposo Neonato

L’Analisi della Cassazione:

In primo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che il concetto di “uomo”, quale vittima del delitto di omicidio, include il feto nascente dal momento del raggiungimento dell’autonomia (coincidente con l’inizio del travaglio). Pertanto, non vi è alcuna violazione del principio di tassatività nel punire la soppressione del feto durante il parto ai sensi dell’art. 589 c.p..

In secondo luogo, i giudici hanno confermato che l’ostetrica non può invocare il principio di affidamento per esonerarsi dalle proprie responsabilità. Infatti, l’obbligo di diligenza impone di vigilare anche sull’operato altrui quando si tratta di errori evidenti o di competenze proprie del profilo professionale dell’ostetrica, come il monitoraggio cardiotocografico.

Inoltre, è stato rilevato un grave errore tecnico nel posizionamento delle fasce del tocodinamometro, che ha causato anomalie nei tracciati e impedito la diagnosi della sofferenza in atto. Infine, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, valutando negativamente sia la gravità della colpa sia il tentativo di inquinamento probatorio attraverso la falsificazione della documentazione sanitaria.

In conclusione, questa sentenza rappresenta un pilastro giurisprudenziale per la categoria sanitaria. Sostanzialmente, essa riafferma che l’autonomia professionale dell’ostetrica non è solo un diritto, ma comporta una responsabilità penale diretta, non delegabile e non eludibile attraverso il richiamo alla gerarchia ospedaliera.

Certamente, per prevenire simili tragedie e i conseguenti contenziosi, risulta indispensabile una rigorosa aderenza ai protocolli di sorveglianza. La corretta tenuta della cartella clinica e la perizia nell’uso delle strumentazioni diagnostiche restano, come confermato dalla Cassazione, gli unici baluardi a tutela sia del paziente che del professionista stesso.

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