Telecamere in Casa:
Quando l’installazione Configura il Reato di Interferenze Illecite nella Vita Privata
(Art. 615-bis c.p.)
Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 05/12/2023) 02/02/2024, n. 4840
La Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 4840 del 02/02/2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di tutela della riservatezza domiciliare, specialmente nei contesti di convivenza. Questo principio, di straordinaria importanza, riguarda l’applicabilità del reato di Interferenze Illecite nella Vita Privata (Art. 615-bis del Codice Penale) anche al convivente o al “dominus loci” che installa telecamere all’insaputa degli altri abitanti.
Innanzitutto, l’indagato A.A. aveva proposto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Roma che confermava il sequestro preventivo di un impianto di registrazione di immagini (composto da mini telecamere inserite nei sensori dell’allarme e una centralina di registrazione).
Pertanto, l’impianto era stato utilizzato per riprendere, in assenza dell’indagato, la vita privata della convivente B.B. e dei figli. Quindi, secondo il Tribunale, si configurava il fumus del delitto di cui all’Art. 615-bis c.p..
A questo proposito, la difesa del ricorrente sosteneva, invece, l’insussistenza del reato poiché:
- In primo luogo, A.A. era convivente e, dunque, dominus loci.
- Inoltre, le riprese erano state fatte per raccogliere prove dei presunti maltrattamenti sui figli minori da parte della convivente.
- Infine, la B.B. era, secondo la difesa, consapevole dell’esistenza delle telecamere.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento giurisprudenziale sul punto.
Dunque, la Cassazione ha costantemente ritenuto che l’Art. 615-bis c.p. si configuri anche quando l’autore è un convivente. Ciò significa che, la norma tutela le immagini della vita privata altrui, riprese all’interno del domicilio.
A tal fine, il reato si configura se la persona che effettua la captazione non è stata parte dell’atto di vita privata registrato. In altre parole, l’atto deve essere estraneo all’autore della condotta. Per esempio, non è reato registrare una conversazione in cui si è partecipanti. Perciò, integra il reato la condotta di colui che “carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino… senza esservi in alcun modo partecipe“. Per questo motivo, nel caso in esame, le riprese avvenivano in assenza dell’indagato.
Inoltre, la Corte ha ritenuto priva di manifesti vizi logici l’affermazione del Tribunale circa l’insussistenza del consenso.
Infatti, le conversazioni prodotte dalla difesa non dimostravano la piena consapevolezza della donna di essere registrata. Anzi, dalle frasi si poteva dedurre soltanto che la B.B. pensasse che le telecamere fossero un accessorio dell’allarme, entrando in funzione solo a seguito di intrusioni esterne.
Infine, è stata esclusa la configurabilità della scriminante dello stato di necessità (Art. 54 c.p.).
Questo perché, se il prevenuto avesse temuto per l’incolumità dei figli, avrebbe potuto e dovuto rivolgersi all’autorità inquirente preventivamente. Quindi, l’intento di raccogliere prove in ordine a presunti maltrattamenti non legittima l’installazione sine consensu dell’impianto di ripresa.
Per concludere, la Sentenza n. 43437 consolida l’orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice della prevenzione il potere di riqualificare la categoria di pericolosità sociale del proposto, anche a fronte di una proposta ministeriale basata su una diversa tipologia.
Naturalmente, tale riqualificazione è legittima a patto che si fondi su fatti comunque contenuti, sebbene in via generale, nell’atto di impulso.
In conclusione, la sentenza chiarisce che la tutela della vita privata all’interno del domicilio prevale, e l’installazione di sistemi di ripresa da parte di un convivente, all’insaputa degli altri, configura il reato se la persona che registra non è partecipe dell’atto captato.
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