Frode in Commercio (Art. 515 c.p.) e Prodotti D.O.P.:
Quando l’Irregolarità è solo un Illecito Amministrativo

L’onere di distinguere tra la tutela penale e quella amministrativa nel settore alimentare è di fondamentale importanza, specialmente quando sono coinvolte le Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P.).
Su questo tema, la Corte di Cassazione Penale è recentemente intervenuta con una decisione che delimita in modo netto l’ambito di applicazione del delitto di Frode nell’esercizio del commercio (Art. 515 c.p.).

La sentenza in commento, la n. 15117, depositata il 12 aprile 2024, rigetta il ricorso del Pubblico Ministero e conferma un principio cardine:
se il prodotto è conforme alle qualità dichiarate e al disciplinare D.O.P., l’irregolarità, pur grave, non integra il reato di frode, ma al massimo un illecito amministrativo.

Il Caso: Prosciutto D.O.P. e Trattamenti di Disinfestazione

Il caso giudiziario vedeva imputati il legale rappresentante e il direttore di una nota azienda, la Selva Alimentari Spa, accusati di Frode in commercio (Art. 515 c.p.) aggravata dall’Art. 517-bis c.p. (tutela D.O.P.).

In primo luogo, la contestazione riguardava la messa in commercio (o il tentativo) di Prosciutti D.o.p. San Daniele ottenuti da cosce conservate in saloni di stagionatura dove erano stati eseguiti trattamenti di disinfestazione con insetticidi nebulizzati, pratica vietata dal disciplinare D.O.P. e in generale sugli alimenti.

Tuttavia, il Tribunale di Udine aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste, riqualificando la condotta come illecito amministrativo ai sensi dell’Art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 193 del 2007 (violazione dei requisiti generali di igiene).

Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, sostenendo l’errore del Tribunale e l’applicabilità degli Artt. 515 e 517-bis c.p., che – a suo avviso – dovevano prevalere sulle sanzioni amministrative per tutelare la Denominazione di Origine Protetta.

A ben vedere, il delitto di Frode in commercio punisce la consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita (il cosiddetto “aliud pro alio“) per origine, provenienza, qualità o quantità. L’interesse tutelato è la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali.

frode in commercio

Infatti, è proprio su questo aspetto che si è concentrata la Sezione Terza Penale della Cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, fornendo una chiave di lettura ermeneutica essenziale.

In sintesi, l’accertamento fattuale ha stabilito che:

  1. Non vi è stata prova di una contaminazione effettiva.
  2. Non vi è stata alcuna violazione disciplinare o modifica delle qualità del prodotto.

Di conseguenza, poiché i prosciutti erano stati prodotti nel rispetto del disciplinare D.O.P., il prodotto consegnato non era “diverso” per origine o qualità da quello dichiarato.

Pertanto, la Frode in commercio (Art. 515 c.p.) viene esclusa alla radice.

La Corte precisa che, diversamente opinando, se il prodotto consegnato è conforme, ma in qualche modo alterato (ad esempio per motivi igienici non legati alla frode), potranno trovare applicazione altre fattispecie, come quelle a tutela della salute pubblica o, come nel caso di specie, gli illeciti amministrativi in materia di igiene degli alimenti (Regolamento CE n. 852/2004).

Infine, la Corte ha sottolineato come l’Art. 517-bis c.p. sia una mera circostanza aggravante e, dunque, non può applicarsi in assenza del delitto base (Art. 515 c.p.).

Per concludere, la sentenza n. 15117/2024 è un faro per gli operatori del diritto nel settore agroalimentare.

Essa stabilisce che il delitto di Frode in commercio non funge da norma di chiusura a tutela di ogni irregolarità. In particolare, l’Art. 515 c.p. sanziona la slealtà negli scambi attraverso la consegna di un prodotto oggettivamente diverso da quello pattuito.

Se la diversità non è provata, e l’irregolarità si risolve in una violazione delle norme igienico-sanitarie (es. trattamenti non ammessi), la sanzione sarà di natura amministrativa, poiché l’interesse primario leso è la corretta gestione aziendale e la sicurezza cautelare, e non la lealtà commerciale.

Frode in Commercio |  AVVOCATO PENALISTA ANDRIA

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