Diffamazione | avvocato Alberto Aduasio
Punibilità in concreto della diffamazione
Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 03/04/2024) 25/06/2024, n. 25026
Il Tribunale di Gela confermava la condanna, erogata in primo grado dal giudice di pace, in ordine al reato di diffamazione per aver A.A. profferito nei confronti di B.B., parte civile costituita nel processo penale la parola “pezzente” durante un’udienza di un procedimento civile.
L’imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso tale sentenza affidandosi ad un unico motivo di doglianza.
Lo stesso eccepiva che la parola “pezzente” non ha valenza diffamatoria, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali che avrebbero escluso la sua sussistenza in presenza di espressioni di contenuto più offensivo.
Inoltre rappresentava che il reato di diffamazione non poteva essere integrato per insussistenza del dolo generico in quanto, l’imputato esprimendo tale concetto, voleva esclusivamente esprimere una critica.
Il Sostituto Procuratore generale chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato.
In tema di diffamazione, la Corte di Cassazione può conoscere e valutare l’offensività della espressione che si ritiene lesiva per considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata.
Dunque la Corte ha ritenuto insussistenti entrambi gli elementi essenziali del reato di diffamazione.
In prima analisi, per aver pronunciato il termine di cui sopra in occasione di una controversia civile, relativa ad una denuncia per truffa, che la parte civile aveva presentato nei confronti dell’imputato.
In secondo luogo tale termine offensivo sarebbe stato percepito esclusivamente dai suoi patrocinatori che avrebbero successivamente riferito il termine alla persona offesa.
In ultima analisi la Corte ha affermato che «al di là dell’avvenuta percezione, da parte dei due avvocati, dell’esternazione verbale, non è ravvisabile, alla lettura delle proposizioni delle decisioni di merito, indicatore alcuno e soprattutto appagante della idoneità del mero vocabolo (…) ad incidere sulla reputazione del destinatario di essa».
Per questi motivi la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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