confisca facoltativa | avvocato Alberto Aduasio

Confisca facoltativa

il NO della Cassazione ai requisiti di indispensabilità

(Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 27/04/2012) 15/05/2012, n. 18531)

Il G.U.P. del Tribunale di Trento con sentenza, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., disponeva l’applicazione della pena di anni uno di reclusione e di Euro 600,00 di multa ciascuno nei confronti di T.C. e A. V.C., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis e art. 61 c.p., comma 1, n. 5, (capo a), artt. 110 e 648 c.p. (capo b), per essersi impossessati, in concorso tra loro – in (OMISSIS) – a l fine d i trame profitto, d i vari attrezzi d a lavoro, sottratti notte tempo all’interno di garage pertinente all’abitazione della persona offesa.

Con la stessa sentenza disponeva la confisca della anzidetta autovettura, già sottoposta a sequestro, in applicazione dell’art. 240 c.p., trattandosi di cosa che era servita a commettere il reato, in quanto «solo utilizzando l’autovettura i due imputati poterono raggiungere la frazione di Casez… altrimenti irraggiungibile in tempi brevi e con mezzi pubblici… e solo tramite la stessa poteva (o meglio avrebbero potuto) portare via con loro la refurtiva.»

confisca facoltativa

L’imputato proponeva ricorso eccependo la violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 240 c.p. ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al predetto articolo.

Lo stesso si doleva del fatto che il G.U.P. avesse motivato la decisione di disporre la confisca di quella vettura ritenendola bene strumentale rispetto al compimento del furto, laddove l’uso di quel mezzo da parte degli imputati era risultato, invece, del tutto occasionale in quanto gli stessi si sono recati in un comune vicino alla loro residenza.

Inoltre il giudice non ha considerato che l’auto non aveva caratteristiche tali da renderla pericolosa intrinsecamente e non aveva, infine, motivato in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato, trascurando ogni verifica relativa alla necessaria relazione che deve esistere tra l’attività criminale e la pericolosità dell’agente ed il bene eventualmente da confiscare.

Il Sostituto Procuratore generale chiedeva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non avendo il Tribunale motivato in ordine alla scelta di confiscare la vettura.

La Suprema Corte ha ritenuto i motivi infondati.

La stessa ha confermato che, per non dilatare eccessivamente la disposizione relativa alla confisca si è reputato di dover richiedere la verifica, da parte del giudice di merito, di una non episodica connessione tra il bene strumentale ed il reato in quanto, nel perseguimento dei fini di difesa sociale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l’attività criminosa (Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, Margiotta, Rv. 246546).

Tuttavia, pur riconoscendo tale orientamento come prevalente, la Corte di Cassazione ha preferito adottare un orientamento minoritario per il quale, ai fini della confiscabilità facoltativa di un bene si reputa sufficiente una prognosi negativa circa la commissione in futuro di altri reati servendosi della cosa in questione, nel senso che la stessa è ablabile laddove comunque potenzialmente utile per la commissione di altri delitti della stessa natura.

Con questa impostazione, dunque, l’attenzione è stata spostata dalla pericolosità obiettiva della cosa alla pericolosità soggettiva del reo, arrivando a sostenere che il giudice può disporre la confisca facoltativa ex art. 240 co 1 c.p. delle cose che servirono a commettere il reato, allorché ravvisi una pericolosità sociale dell’imputato, data dalla relazione tra l’attività criminosa e il bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato.

Si è, così, condivisibilmente affermato che, in tema di confisca, per “cose che servirono a commettere il reato“, ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell’attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di “indispensabilità”, ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo.

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