Bonus edilizi e sequestro preventivo crediti | avvocato Simona Aduasio
Bonus edilizi e sequestro preventivo dei crediti presenti sul Cassetto Fiscale: un credito vale l’altro?
Nota a sentenza Cass. penale, Sez. II, n. 44240 del 3 dicembre 2024 (ud. 13 novembre 2024)
Con la sentenza in commento la seconda sezione della Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.
L’ordinanza censurata dinanzi alla Suprema Corte rigettava l’appello proposto nell’interesse della società C.S.E. S.p.a. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17.01.2024.
Val la pena di ripercorrere brevemente la vicenda: con decreto del 16 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del credito di imposta pari ad euro 1.785.502,25 nella disponibilità della C.S.E. S.p.a. in quanto ritenuto profitto dell’illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/2001 derivante dal reato di truffa in danno dello Stato.
In sede di esecuzione del predetto decreto, l’Agenzia delle Entrate sottoponeva a sequestro crediti del portafoglio della C.S.E. S.p.a. parzialmente diversi da quelli ritenuti profitto di reato fino all’ammontare della somma indicata.
Per tale ragione, la C.S.E. S.p.a., proponeva istanza al pubblico ministero affinché disponesse la modifica dell’esecuzione del sequestro preventivo rappresentando che, in sede di esecuzione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate aveva per errore eseguito il sequestro vincolando crediti diversi da quelli indicati nel provvedimento cautelare e chiedeva, per l’effetto, che la misura venisse eseguita sugli effettivi crediti oggetto di sequestro.

Il pubblico ministero rigettava l’istanza ed avverso tale decisione veniva proposto incidente di esecuzione innanzi al G.I.P. il quale, con ordinanza in data 17 gennaio 2024, rigettava la richiesta, argomentando che nel dispositivo del provvedimento cautelare il credito da sottoporre a vincolo è indicato solo in base al suo importo senza ulteriori limiti o specificazioni e tantomeno qualificazioni in termini di profitto del reato.
Contro tale decisione la C.S.E. S.p.a. proponeva ricorso per Cassazione.
Con ordinanza del 7 maggio 2024, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, qualificato il ricorso come appello cautelare, disponeva trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia che emetteva l’ordinanza impugnata ed esaminata nella sentenza in commento.
Infatti, con ricorso per cassazione avverso quest’ultima ordinanza la C.S.E. S.p.a. ha dedotto la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 19 e 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dell’ente responsabile di illecito amministrativo dipendente da reato).
I cosiddetti “bonus edilizi” fanno sorgere in capo ai soggetti che effettuano i relativi lavori dei crediti di imposta, conservati nella piattaforma elettronica denominata Cassetto Fiscale.
Detti crediti, qualora siano “spalmabili” nel tempo (generalmente in cinque o dieci anni), sono suddivisi in quote annuali di detraibilità.
Anche in caso di cessione, detti crediti mantengono lo stesso regime giuridico di detraibilità legato all’annualità nei quali gli stessi possono essere goduti, con la conseguenza che più è lontano il momento della loro detraibilità, inferiore è il loro valore in caso di cessione.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, nell’eseguire il provvedimento di sequestro dei crediti della società (in dieci quote annuali, in quanto derivanti dal bonus per gli interventi di riqualificazione energetica), invece di operare sulle quote via via più lontane nel tempo (anni residui dal 2023 al 2030), ha effettuato il sequestro su quote più vicine nel tempo (anni 2023 e 2024), e come tali di valore maggiore in caso di cessione, colpendo tuttavia crediti diversi e ulteriori rispetto a quelli derivanti dagli interventi in contestazione.
Il Tribunale del riesame, nell’ordinanza impugnata, avrebbe quindi sostenuto che il provvedimento del G.I.P. ha natura di sequestro anche “per equivalente” trascurando il fatto che l’esecuzione di quest’ultimo tipo di sequestro è possibile solo in via subordinata, cioè allorquando non è possibile una esecuzione in via diretta.
Invero, il Tribunale del riesame erroneamente rilevava che la confisca “per equivalente” si fosse resa necessaria in quanto era impossibile sottoporre a sequestro la quota parte del credito per talune annualità.
I crediti di imposta degli anni 2021 e 2022 non erano infatti più presenti nel Cassetto Fiscale della società perché già goduti dalla stessa, ma la predetta impossibilità non poteva certamente avere alcun effetto con riguardo ai crediti presenti nelle sezioni relative agli anni dal 2023 al 2030.
Come affermato pertanto dalla Suprema Corte di Cassazione, il corretto modus operandi dell’Agenzia delle Entrate per l’esecuzione del sequestro nel caso di specie avrebbe dovuto seguire il seguente iter:
a) accertamento della presenza nel cassetto fiscale della società dei crediti di imposta ricollegabili all’azione delittuosa de qua, come ripartiti nelle dieci annualità ed individuabili in base allo specifico codice tributo;
b) sequestro “diretto” di detti crediti di imposta pro-quota nelle relative annualità;
c) sequestro “per equivalente” di altri crediti di imposta o di altre utilità della società solo per l’importo attualmente non più sequestrabile in via “diretta” trattandosi di crediti già “goduti” e relativi alle annualità trascorse il cui ammontare è determinabile attraverso il semplice calcolo matematico concernente la differenza tra la somma complessiva di 1.785.489,00 euro e l’ammontare dei crediti di imposta legati al reato ancora presenti nel Cassetto Fiscale fino al 2030.
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