Revenge Porn o Diffusione Illecita di Riprese Fraudolente?

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 17/10/2024) 17/01/2025, n. 2112

La Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. sez. 1928/2024 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 617-septies c.p. (Diffusione illecita di riprese e registrazioni fraudolente).

Questa pronuncia, in particolare, si concentra sulla distinzione tra tale reato e il “revenge porn” (art. 612-ter c.p.), nonché sull’essenziale elemento del dolo specifico richiesto per la sua configurazione.

Il caso esaminato dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione riguardava un imputato condannato in appello per aver diffuso, tramite WhatsApp, una ripresa audio/video di un incontro privato con la persona offesa, effettuata fraudolentemente con il proprio telefono cellulare.

Il video ritraeva la persona offesa in pose intime subito dopo un rapporto sessuale avvenuto all’interno di un’autovettura. Il reato contestato era quello di cui all’art. 617-septies c.p., che aveva assorbito l’originaria accusa di diffamazione aggravata.

L’imputato, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su tre motivi principali.

In primo luogo, ha lamentato vizi di motivazione riguardo alla mancata prova della diffusione del video da parte sua, sostenendo che la sentenza avesse affidato l’affermazione di responsabilità a una “verosimile” riconducibilità, in spregio al principio del “ragionevole dubbio”.
Inoltre, ha sollevato la possibilità che il video fosse stato estrapolato dal telefono della persona offesa o che vi fosse stato un accesso di un “hacker”.

In secondo luogo, ha eccepito vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), evidenziando l’incensuratezza, la giovanissima età dell’imputato, l’assenza di abitualità e la rudimentalità della condotta.

Infine, ha contestato l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonostante l’atteggiamento processuale collaborativo e la scelta del rito abbreviato.

revenge porn

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi.

Per quanto concerne il primo motivo, relativo alla mancata dimostrazione della diffusione del video, la Corte ha chiarito che, sebbene la sentenza d’appello avesse inserito l’avverbio “verosimilmente”, si trattava di una mera “improprietà linguistica”.

La sentenza impugnata, infatti, aveva espressamente ritenuto provata “oltre ogni ragionevole dubbio” la responsabilità dell’imputato, basandosi su plurimi indici. Tra questi, vi erano le dichiarazioni dettagliate della persona offesa, riscontri provenienti da altre prove dichiarative, la perizia sui cellulari e le stesse dichiarazioni dell’imputato.

La Corte ha altresì evidenziato che le modalità della ripresa erano “chiaramente fraudolente“, avvenute subito dopo un rapporto sessuale, e che la persona offesa aveva espresso “sorpresa e contrarietà” per l’azione.
Inoltre, il video era giunto in possesso della persona offesa “solo dopo che era stato già diffuso“.

In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito che la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti è propria del giudice di merito e la sua interpretazione, se sorretta da adeguata motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

L’ipotesi alternativa di un “hacker”, per esempio, è stata definita “del tutto congetturale”.

L’Elemento Soggettivo: Il Dolo Specifico nell’Art. 617-septies c.p.

Uno dei punti centrali della pronuncia riguarda l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 617-septies c.p..
La Cassazione ha innanzitutto ricordato che tale delitto è stato introdotto per reprimere comportamenti che “violano la riservatezza degli individui (e, contestualmente, la loro reputazione e immagine) tramite la diffusione di materiale raccolto fraudolentemente, al fine di danneggiare i beni giuridici menzionati“.

La norma, infatti, punisce “Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione“.

È di fondamentale importanza sottolineare la distinzione con l’art. 612-ter c.p. (revenge porn).
A differenza del revenge porn, dove le immagini o i video sessualmente espliciti sono originariamente realizzati con il consenso della persona ritratta e solo la successiva diffusione è non consensuale, nel delitto ex art. 617-septies c.p. l’elemento distintivo è la “fraudolenta captazione delle immagini/registrazioni“. In altre parole, la ripresa stessa avviene senza il consenso o all’insaputa della vittima, con l’intento di danneggiarne la reputazione.

La Suprema Corte ha quindi riaffermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 617-septies c.p., è richiesto il dolo specifico, ovvero che la condotta sia finalizzata ad “arrecare danno all’altrui reputazione o immagine”. La mera diffusione del materiale, pur se supportata da dolo generico o eventuale, non è sufficiente.

È necessario un quid pluris, una “proiezione finalistica” verso il danneggiamento della reputazione. Tuttavia, la prova di tale elemento può essere desunta da “ogni elemento utile allo scopo, attraverso un ragionamento logico-inferenziale”.
Nel caso specifico, il dolo specifico è stato desunto dalle “modalità con le quali il filmato è stato realizzato, immediatamente dopo il rapporto sessuale… e dal mezzo di diffusione del filmato, che è stato fatto circolare su una chat di amici, comuni anche alla p.o.“.

Tali elementi, a parere della Corte, “appaiono direttamente esplicativi della precisa volontà di danneggiare la reputazione della vittima“.

Il principio di diritto affermato è chiaro: per l’integrazione del reato di cui all’art. 617-septies c.p., è richiesta la prova della sussistenza in capo all’agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all’altrui reputazione o immagine, e tale prova può essere ricavata da ogni elemento utile.

La Particolare Tenuità del Fatto e il Trattamento Sanzionatorio

Riguardo al secondo motivo, inerente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la lieve entità del fatto (art. 131-bis c.p.), la Cassazione ha ribadito che la Corte d’Appello aveva correttamente “valorizzato plurimi indici della gravità del fatto”.
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, il giudizio di particolare tenuità dell’offesa richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente , e l’applicazione di tale causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo dei criteri previsti. Perciò, la doglianza difensiva incentrata sulla mancata valorizzazione di alcuni indici favorevoli all’imputato è stata considerata “del tutto decontestualizzata”.

Infine, per il terzo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, la Corte ha giudicato la doglianza “manifestamente infondata”. Ha ricordato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e della sospensione condizionale della pena è una valutazione di merito che si sottrae alle censure di legittimità, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria. Il giudice di merito, in altre parole, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento, ma può limitarsi a indicare quelli ritenuti prevalenti.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso , condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, con la precisazione che la liquidazione avverrà con separato decreto della Corte d’Appello di Napoli.

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